Produzione di scatole armoniche (carillon) di ogni genere
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Per la produzione di scatole armoniche e altri oggetti che suonano musica, vi rilasciamo un’autorizzazione sulla base della tariffa PA.
Licenze
La tariffa PA viene utilizzata per fatturare la produzione di scatole armoniche di ogni genere. Oltre alle scatole armoniche in senso tradizionale, questo vale anche per i peluche e altri oggetti che suonano musica. La tariffa PA si applica anche all’importazione in Svizzera di scatole armoniche senza licenza.
Ecco come procedere
Per la dichiarazione e la fatturazione, vi preghiamo di inviare un'e-mail direttamente a customerservices@suisa.ch
Documento
Domande frequenti e risposte
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I sistemi DRM non hanno avuto il successo che ci si aspettava. Al contrario, sono stati in gran parte aboliti. Nella misura in cui esistono, di solito sono sistemi chiusi che non possono essere collegati con un altro sistema o che possono esserlo solo in misura limitata, creando problemi durante l'archiviazione. Pertanto, l’accesso a tutte le opere e le prestazioni non è quindi garantito per gli utenti.
I sistemi DRM possono essere problematici anche dal punto di vista della protezione della personalità. Né nel mondo della musica né in nessun altro settore il DRM è stato in grado di affermarsi. Le major discografiche vendono la loro musica su Internet con successo attraverso numerose piattaforme anche senza tali sistema anticopia.
Le società di gestione svizzere respingono il DRM per i summenzionati motivi. I consumatori dovrebbero poter realizzare liberamente copie per uso privato e gli autori dovrebbero ricevere i loro diritti d'autore tramite un adeguato sistema di remunerazione.
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I consumatori utilizzano i dispositivi e i supporti dati in modi completamente diversi. Alcuni memorizzano molte foto private e film, altri invece vi caricano copie digitali di musica protetta.
Ammettiamolo: una fattura individuale sarebbe la soluzione più equa per il singolo utente. Tuttavia, il controllo di ogni singolo caso non solo costituirebbe uno sforzo sproporzionatamente elevato, ma comporterebbe soprattutto invasioni indesiderate nella privacy. Si applica pertanto un’indennità forfettaria basata sull’utilizzazione media.
Ai fini del calcolo dell'indennità forfettaria, si ricorre a indagini statistiche per stabilire quanta memoria viene utilizzata mediamente per le copie private di opere protette. L’indennità viene quindi riscossa solo su tale valore. Nel calcolo della tariffa si tiene conto del volume di foto e documenti privati e di opere acquistate nei negozi online come iTunes con una deduzione.
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La masterizzazione di CD o DVD è consentita se
- utilizzate il CD o DVD esclusivamente per scopi personali, oppure
- regalate il CD o DVD ad un parente o amico stretto.
La masterizzazione di CD o DVD non è consentita se
- volete vendere il CD o DVD e non avete né il consenso della casa discografica né una licenza della SUISA, oppure
- il CD o DVD viene regalato a persone diverse da parenti o amici stretti.
La legge sul diritto d'autore parla di un'utilizzazione consentita delle opere «nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici». Secondo la prassi giuridica e la letteratura, questa cerchia è definita in modo molto rigoroso. Inoltre, la masterizzazione di un CD o DVD è consentita solo se effettuata da un privato, ma non è consentita se la copia è stata realizzata da una fabbrica di produzione di CD o da terzi dietro pagamento di un compenso.
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Con l’acquisto di un CD o di musica in Internet, i diritti per la copia privata non sono compensati, anche perché non è necessario, dato che la legge autorizza la copia privata. Chi voglia produrre copie di file musicali di un CD o da Internet può farlo senza alcuna limitazione nell’ambito della propria cerchia privata. La copia di opere protette su un supporto vergine è l’unico utilizzo nell’ambito privato per il quale la legge prevede il pagamento di un’indennità che tuttavia è dovuta dal produttore o importatore dei supporti vergini (non dall’utente privato). Il consumatore non deve mai pagare le indennità sui diritti d'autore. Può tuttavia verificarsi che il produttore o l'importatore scarichino i loro costi sul consumatore.
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Sì. Se volete (far) registrare opere musicali (ancora) protette dal diritto d'autore, avete bisogno di una licenza della SUISA. In Svizzera e nel Principato di Liechtenstein le opere musicali sono protette fino a 70 anni dopo la morte dell'autore.
Quasi tutti gli autori svizzeri e stranieri hanno affidato alla SUISA la gestione dei loro diritti d'autore in Svizzera e nel Principato di Liechtenstein. La SUISA concede l'autorizzazione a registrare un'opera per conto dell'autore dietro pagamento di un'indennità per i diritti d'autore che poi trasmette all'avente diritto. Per questo motivo, dovete sempre informare la SUISA se volete (far) produrre supporti sonori.
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Scaricate la «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» e inviate il formulario debitamente compilato alla SUISA. Si prega di notare che il formulario deve pervenire alla SUISA almeno 10 giorni prima della registrazione. La SUISA autorizza quindi la fabbrica incaricata dello stampaggio a produrre il supporto sonoro. In mancanza dell'autorizzazione, alla fabbrica non è consentito procedere alla produzione.
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Finché si registra solo in un ambiente privato e si usa la musica in privato, non c'è bisogno di fare nulla al riguardo, in quanto l'uso personale è consentito dalla legge.
Tuttavia, se si desidera utilizzare pubblicamente la musica registrata, è necessario prima ottenere l'autorizzazione dalla casa discografica, che di solito detiene i diritti sulla registrazione e i diritti degli interpreti. Dichiarate quindi la produzione del supporto sonoro alla SUISA e otterrete il permesso di riprodurre le opere musicali. Alla vostra «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori» sarà necessario allegare l'autorizzazione della casa discografica.
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Per poter utilizzare la musica per scopi pubblicitari, occorre il consenso esplicito degli autori o dell'editore. La SUISA inoltrerà la vostra richiesta. Dal momento che di norma la procedura richiede un po' più di tempo, la SUISA vi informerà, dopo aver ricevuto il formulario di dichiarazione, che non siete autorizzati a produrre registrazioni sonore finché non avete ottenuto l'autorizzazione scritta. L'autore e l'editore possono richiedere un compenso finnaziario per il loro consenso, che dovrete pagare alla SUISA in aggiunta all'indennità per i diritti d'autore.
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In caso di sonorizzazione (sincronizzazione), il produttore di un supporto audiovisivo e il suo committente devono ottenere l'autorizzazione della SUISA. Sono solidalmente responsabili delle indennità per i diritti d'autore.
Per la proiezione, spetta all'organizzatore della proiezione ottenere l'autorizzazione. Ciò vale in particolare anche per i supporti audiovisivi messi a disposizione di aziende svizzere o del Liechtenstein da partner stranieri e da società madri o consorelle.
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Sì. Potete registrare musica protetta dal diritto d'autore su supporti audiovisivi solo se l'autore o l'avente diritto (di solito l'editore) è d'accordo (cosiddetta autorizzazione alla sincronizzazione). Senza il consenso, non è possibile riprodurre, trasmettere o eseguire pubblicamente supporti audiovisivi. Di regola, la SUISA non può rilasciarvi tale autorizzazione. Avete bisogno di una licenza di sincronizzazione per le vostre registrazioni di film con musica:
- se le sonorizzate o le riproducete non solo per l'uso privato oppure
- se la loro proiezione avviene al di fuori della stretta cerchia di famigliari e amici.
Attenzione: avete bisogno dell'autorizzazione anche per le proiezioni in occasione di feste aziendali e associative, per corsi di formazione, per i videosistemi degli hotel. L'autorizzazione va richiesta in anticipo.
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In Svizzera e nel Liechtenstein è la SUISA a rappresentare il repertorio mondiale della musica da film. All'estero, è necessario il consenso della società di gestione del paese in cui si intende produrre e/o mostrare il supporto audiovisivo.
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Se registrata su supporti audiovisivi, la musica viene combinata con altre opere (immagini, dialoghi, ecc.) o utilizzata per altri scopi (pubblicità, promozione delle vendite, pubbliche relazioni) che possono essere in contrasto con le opinioni o le intenzioni del suo autore. Per tutelare il suo diritto della personalità, la SUISA autorizza la registrazione di musica solo con il consenso dell'avente diritto (ad es. presentazione della licenza «Sync»).
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Con l’acquisto di un CD o di musica in Internet, i diritti per la copia privata non sono compensati, anche perché non è necessario, dato che la legge autorizza la copia privata.
Chi vuole realizzare copie del CD o del file musicale da Internet, può farlo senza alcuna limitazione in un contesto privato. Tuttavia, la legge prevede un’indennità sui supporti vergini (CD, DVD, lettori MP3, ecc.) che spetta agli aventi diritto delle opere artistiche copiate.Infografica (https://www.suisa.ch/fileadmin/user_upload/suisa/FAQ/SUIS_Grafik_LTV_2014_final.jpg)
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L’indennità viene riscossa dalle società di gestione presso i produttori e gli importatori dei supporti di memoria, che di solito riversano i costi sugli acquirenti – come del resto avviene in altri settori.
L’importo della tariffa viene regolarmente negoziato e fissato sulla base dei dati e dei prezzi attuali. Nel caso di immissione sul mercato di nuovi supporti di dati per copie private di opere protette, verrà negoziata una nuova tariffa. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto della percentuale di dati commerciali e privati non tutelati. In questo modo è possibile fissare una tariffa forfettaria per tutti i supporti di dati. Una fattura individuale sarebbe più equa, ma comporterebbe un livello di controllo insostenibile o e un'indesiderata interferenza nella libertà personale.
Infografica (https://www.suisa.ch/fileadmin/user_upload/suisa/FAQ/SUIS_Grafik_LTV_2014_final.jpg)
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I dati personali o le opere protette dal diritto d’autore possono essere memorizzati su tutti i supporti di memoria. Non vi è tuttavia la possibilità né la volontà di controllare con precisione chi memorizza cosa. Pertanto, il compenso viene riscosso come importo forfettario. La percentuale di dati personali e commerciali sui rispettivi supporti di memoria viene periodicamente rilevata dall’Istituto di ricerca GfS e dedotta al momento della determinazione di una tariffa. L'indennità è quindi ridotta della percentuale di dati non protetti.
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Se possiedo degli occhiali da sole e voglio averne un paio anche in macchina, devo comprare un secondo paio di occhiali. Se possiedo un CD o ho acquistato brani in un negozio online e ora voglio ascoltare la stessa musica in macchina o mentre faccio jogging sul mio lettore MP3, posso – almeno in Svizzera – copiare i CD e i brani io stesso. Agli autori spetta comunque un compenso per questa copia privata, dato che mi risparmio così l'acquisto di un ulteriore CD e/o ulteriori canzoni.
Questa perdita finanziaria degli autori dovrebbe essere adeguatamente compensata. Ciò vale anche per eventuali altre copie private. Questo è un sistema semplice ed equo. Poiché il CD o il file con il brano appartiene a me, ma la musica continua ad appartenere agli "inventori", vale a dire ai compositori e ai parolieri.
Peraltro non sono i consumatori a pagare le indennità per i diritti d’autore, ma piuttosto, nel caso dell’indennità sui supporti vergini, i produttori e gli importatori dei supporti di memoria. Essi includono l'indennità per i diritti d’autore nel prezzo di vendita, come di tutti gli altri costi di produzione nonché il margine di profitto.
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Questa deduzione è sbagliata perché parte dal presupposto che le tariffe siano fisse, mentre invece le indennità per unità di memoria sono in costante diminuzione. Ad esempio, il compenso di 1 GB nella prima tariffa per i DVD registrabili del 2003 era di 40 centesimi, oggi è di soli 19 centesimi per i DVD riscrivibili e 7 centesimi per i DVD registrabili una volta. Inoltre, l'aumento delle capacità di memoria viene preso in considerazione anche attraverso strutture tariffarie decrescenti: maggiore è la capacità di memoria, più basso è l'importo della tariffa.
Le tariffe vengono regolarmente rinegoziate con le associazioni degli utenti. Una commissione arbitrale paritetica decide sulla tariffa. La sua decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale. In ultima istanza decide il Tribunale federale. Nel marzo del 2010, ad esempio, la Commissione arbitrale federale ha approvato una tariffa per la memoria dei telefoni cellulari musicali. A seguito di obiezioni, essa non è ancora entrata in vigore.
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Al contrario: I consumatori non sono vittime, bensì vincitori, traggono vantaggio dalle nuove possibilità di copia offerte dalla tecnologia. Mai prima d'ora copiare musica digitale è stato così facile ed economico, perché i prezzi dei supporti di memoria sono in rapida diminuzione. Per quanto riguarda le entrate derivanti dai supporti vergini, queste ristagnano di nuovo, dato che negli ultimi anni i compensi sono stati fortemente ridotti.
L’indennità sui supporti vergini compensa gli autori per la realizzazione di copie private. Secondo la legge sul diritto d’autore questo compenso dovrebbe essere «equo». Con l'aumento della capacità di stoccaggio, vengono memorizzate più opere. Occorre pertanto indennizzare un maggior numero di beneficiari. Per poter versare loro un compenso equo, la tariffa non può essere ritoccata verso il basso all'infinito.
Circa 250 brani musicali possono essere salvati in una memoria di 1 GB. Attualmente, l'indennità per le memorie in un lettore MP3 è di un massimo di 70 centesimi per GB. In base a questo calcolo, rimane un’indennità di CHF 0.0028 (0.28 centesimi) per ogni brano musicale. Di regola, questo importo deve essere poi ripartito tra più aventi diritto partecipanti.
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Dal 1992, il compenso in favore dell’artista regolato dalla legge sul diritto d’autore viene riscosso forfettariamente su tutti i supporti di memoria utilizzati per copiare opere protette dal diritto d’autore. All’inizio c'erano le cassette, oggi invece si tratta piuttosto di CD, registratori hard disk e lettori MP3.
Il legislatore svizzero ha deliberatamente formulato la legge sul diritto d'autore in modo tecnologicamente neutrale. Ciò significa che non è necessario rivedere l’intera legge per ogni innovazione tecnica. In linea di principio, qualsiasi nuova tecnologia adatta alla memorizzazione di copie private di musica, film e libri protetti è soggetta a remunerazione. Affinché le società di gestione possano richiedere un compenso, esse devono, da un lato, dimostrare attraverso studi che i supporti sono effettivamente utilizzati a tale scopo e, dall’altro, condurre trattative tariffarie con le associazioni dei produttori e importatori di tali media.
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Le nuove tecnologie come Internet a banda larga e i dispositivi mobili ci permettono oggi di accedere alle opere artistiche ovunque e in qualsiasi momento. Ma anche le novità tecniche più innovative hanno bisogno di contenuti per suscitare interesse. Non esisterebbero lettori MP3 e iPods, se la gente non volesse ascoltare musica ovunque si trovi. L’arte e la cultura costituiscono la base di un’economia creativa. Tuttavia, l'industria culturale – come qualsiasi altro settore economico – dipende dai rendimenti finanziari derivanti dall'uso dei beni culturali. Se non ci si guadagnerà più nulla, chi sarà disposto a investire lavoro e ingegno in nuove opere musicali, cinematografiche, fotografiche o letterarie?
L’indennità sui supporti vergini è un sistema semplice che assicura ai creatori della cultura un compenso adeguato per la copia privata delle loro opere. Si basa sul principio di causalità e non richiede un apparato di controllo che invaderebbe la sfera privata dell’individuo. È possibile che anche un altro sistema di remunerazione possa soddisfare questi requisiti, ma finora non si conoscono né sono state testate alternative di questo tipo. Fino ad allora, sarà necessaria l’indennità sui supporti vergini.
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No, l'indennità di noleggio non può essere inclusa nel prezzo d'acquisto di una videocassetta o di un DVD, poiché, ai sensi della legge sul diritto d'autore (articolo 13, cpv. 3 LDA), solo le società di gestione possono rivendicare tale compenso. Il prezzo più elevato delle cassette a noleggio è destinato a compensare l'esclusività di cui godono i film fino a quando, dopo un certo periodo di tempo, vengono trasmessi alla televisione (gratuitamente).