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Adesione in qualità di autore

  • Secondo gli statuti, è necessario soddisfare una di queste condizioni:

    • essere il compositore o l'arrangiatore di un'opera musicale,
    • essere il paroliere, l'arrangiatore o il traduttore di testi di opere musicali oppure
    • essere l'erede o il successore legale di un autore.

    È possibile compilare il formulario di registrazione direttamente sul nostro sito web o contattare uno dei seguenti indirizzi:

    Svizzera tedesca
    SUISA, Bellariastrasse 82, casella postale 782, 8038 Zurigo
    Telefono +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33, E-mail

    Svizzera romanda e Vallese
    SUISA, Avenue du Grammont 11bis, 1007 Losanna
    Telefono +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42, E-mail

    Ticino e Grigioni italiano
    SUISA, Via Soldino, 6900 Lugano
    Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29, E-mail

    Non appena avrete firmato il contratto di gestione e pagato la quota d'ammissione, sarete considerati mandanti della SUISA. Un'adesione si giustifica soltanto, se le vostre composizioni vengono già utilizzate in pubblico o lo saranno nell'immediato futuro. Solo allora la SUISA potrà rivendicare delle indennità e versarvi quanto vi spetta.

    In qualità di mandanti, sarete accettati dalla SUISA come membri con diritto di voto e di eleggibilità non appena sarete stati mandanti della SUISA per un periodo minimo di un anno e avrete ricevuto, nel corso della durata del rapporto di mandato, un importo minimo di CHF 3'000.– di indennità.

  • Per l'ammissione pagate una quota una tantum di 200 franchi (IVA inclusa). Oltre a questa tassa unica, non sono previsti contributi annuali.

    I costi d'esercizio per la gestione dei vostri diritti sono coperti da detrazioni sulle indennità incassate in Svizzera e nel Liechtenstein nonché all'estero.  La detrazione sugli introiti provenienti dall'estero ammonta al 4 percento, mentre per gli introiti in Svizzera e nel Liechtenstein la detrazione viene adeguata annualmente.

  • In quanto creazioni personali dell'intelletto, testi e composizioni di opere musicali sono automaticamente protetti dal diritto d'autore sin dal momento della loro creazione.  I diritti degli autori sulle loro creazioni sono sanciti dalla legge e prevedono in Svizzera un periodo di tutela fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Il diritto di decidere in merito all'uso delle sue opere spetta esclusivamente all'autore. Anche un'elaborazione/arrangiamento può essere effettuata solo con il consenso dell'autore. L'autore sarà remunerato per l'uso delle sue opere. Pertanto, la legge parla dei cosiddetti diritti di utilizzazione (art. 10 LDA). Ad esempio, nel caso in cui le opere vengano eseguite pubblicamente, trasmesse o riprodotte – in altre parole utilizzate – al paroliere, al compositore e all’editore spettano degli introiti di licenza (indennità). La concessione della licenza e la rivendicazione dei diritti d'autore possono teoricamente essere gestite dall'autore stesso in maniera autonoma. Tuttavia, è anche possibile affidare la gestione dei diritti d'utilizzazione a una società di gestione.

  • Gli interpreti sono cantanti o strumentisti che eseguono ad esempio composizioni o le registrano su supporti sonori. Se un interprete è anche autore, può indubbiamente diventare membro.

    Gli interpreti che non sono autori non possono diventare membri. I loro diritti vengono gestiti da SWISSPERFORM.

  • Sì, gli autori che non sono membri della SUISA possono anche amministrare da soli i loro diritti e concordare un compenso con gli utenti. Tuttavia, la gestione individuale è complicata e costosa sia in termini di tempo che di denaro. Come può un autore, ad esempio, verificare se una stazione radio trasmette una delle sue opere e ciò in tutto il mondo? Inoltre, l'odierna fruizione di massa, ad esempio via Internet, rende più difficile o persino impossibile la gestione individuale di tali diritti.

  • La concessione d'emissione della SSR stabilisce che la musica proveniente dalla Svizzera deve essere rappresentata nei programmi in maniera adeguata. Non è definito ciò che si intende per «adeguato». Come per il cinema, nel 2004 la SRG SSR ha regolamentato la collaborazione con i rappresentanti della musica nella «Carta della musica svizzera» che ha lo scopo di rafforzare il prestigio della musica svizzera e promuovere musicisti di talento. Con questa Carta la SRG SSR si impegna a diffondere nei propri programmi radio una quota adeguata di produzioni svizzere. Per musica svizzera si intendono registrazioni o trasmissioni dal vivo con compositori, interpreti o produttori svizzeri nonché registrazioni con una significativa partecipazione svizzera. I partner della SRG SSR stabiliscono annualmente dei parametri di riferimento per la presenza di musica svizzera nei programmi. Negli ultimi anni la SRG SSR non solo ha raggiunto, ma anche superato la maggior parte di questi parametri di riferimento. Secondo la Carta, il repertorio nazionale dovrebbe raggiungere una quota di almeno il 20%.

  • La SUISA non pubblica né vende partiture o supporti sonori. Tuttavia, è lieta di fornire informazioni sulle opere svizzere (compositori, autori, editori) e su dove sono disponibili le relative partiture o i CD.

    Una prima panoramica delle opere di compositori svizzeri è fornita dalla banca dati online delle opere della SUISA, accessibile al seguente link:
    https://sso.suisa.ch/wdb/phx/process/Portal

    Se avete ulteriori domande, il servizio musicale sarà lieto di aiutarvi (disponibilità delle partiture, ricerca di determinati organici strumentali, ecc.) E-Mail Servizio musicale

  • In linea di principio sì: La SUISA ha infatti stipulato dei cosiddetti contratti di reciproca rappresentanza con oltre 100 società di gestione estere. In questo modo la SUISA rappresenta i membri di queste società consorelle in Svizzera e le società consorelle i membri della SUISA all'estero. Se ad esempio un brano di un autore svizzero viene eseguito in concerto all'estero, l'organizzatore locale deve corrispondere l'indennità per i diritti d'autore alla società di gestione residente. Questa trasmette il denaro alla SUISA che, a sua volta, lo versa all'autore. 

    Qualche volta accade che le nostre società consorelle non rilevino né conteggino un'utilizzazione all'estero. Per questa ragione vi consigliamo di informarci non appena diventate musicalmente attivi all'estero. Per procedere a delle verifiche con le nostre società consorelle, abbiamo bisogno delle seguenti indicazioni:

    Concerti

    • data e luogo (città, paese, nome del teatro, sala o club) , 
    • nome e indirizzo dell'organizzatore (se noto)
    • tutte le opere eseguite (elenco)
    • programma stampato (se disponibile)

    Emissioni

    • data di diffusione
    • nome dell'emittente televisiva o radiofonica
    • nome dell'emissione (se noto)
    • tutte le opere diffuse (elenco)

    Supporti sonori

    • data di pubblicazione
    • nome della label/produttore
    • numero di catalogo
    • nome del supporto sonoro e dell'interprete
    • tutte le opere contenute

    "Formulario di dichiarazione Esecuzioni ed emissioni estero"

    E-mail a: intdistribution@suisa.ch

  • La SUISA si occupa dei diritti d'autore inerenti alla musica non teatrale mentre non amministra i diritti delle opere drammatico-musicali. Sono considerate drammatico-musicali tutte le opere il cui svolgimento scenico venga impersonato da attori che interpretano delle determinate parti e in cui la musica abbia un ruolo tale che le opere non vengono generalmente mai eseguite o trasmesse senza di essa, come ad es. musical, opere liriche, operette o balletti. Tutte le altre opere musicali appartengono alla categoria delle opere musicali non teatrali i cui diritti d'autore vengono amministrati dalla SUISA (cosiddetti («piccoli diritti»).

    I diritti sulle opere drammatiche vengono amministrate dall'autore stesso, dal suo editore o dalla SSA (cosiddetti («grandi diritti»).

    Nelle seguenti situazioni la SUISA assume la gestione dei diritti d’autore («piccoli diritti»):

    • opere musicali non teatrali, con o senza testo, ivi compresi gli oratori;
    • versione concertistiche di opere musicali teatrali (drammatiche);
    • opere musicali a scopo di ballo, utilizzati senza danza;
    • estratti da opere drammatico-musicali che non comprendano atti interi e la cui esecuzione o emissione alla radio non duri più di 25 minuti oppure 15 minuti nel caso di emissioni televisive;
    • opere musicali contenute in film o in altre opere audiovisive o multimediali (a meno  che si tratti di opere musicali drammatiche filmate).
  • Il contratto di gestione, unitamente alle condizioni generali di gestione (CGG), è l’anello di congiunzione più importante tra la SUISA e i suoi membri e l'elemento di base per la gestione di determinati diritti d’autore da parte della SUISA. Con la stipula di un contratto di gestione, il membro affida alla SUISA la gestione fiduciaria di importanti diritti d’autore patrimoniali in Svizzera e all’estero (tramite le società consorelle). La SUISA è incaricata di riscuotere le indennità per i diritti d’autore dagli utenti e di ripartirli ai membri (aventi diritto).

    Trovate informazioni dettagliate sul contratto di gestione nelle «Spiegazioni sul contratto di gestione».

  • No, è pienamente libero di concludere col suo editore gli accordi concernenti l'utilizzazione delle sue opere musicali. Solo per quanto riguarda l'ammontare delle indennità a favore dell'editore, è necessario che si attenga ai limiti stabiliti nel regolamento di ripartizione.
    La SUISA tratta tutti i diritti d'autore nella stessa maniera, a prescindere dal fatto che le siano stati ceduti direttamente dall'autore o tramite un editore.

  • Sì, ma le società di gestione straniere non sono attive né in Svizzera né nel Liechtenstein;  sono rappresentate dalla SUISA, a patto che abbiano concluso con quest'ultima un contratto di reciproca rappresentanza. Se aderite a una società di gestione straniera, la SUISA rappresenterà i vostri diritti d'autore in Svizzera e nel Liechtensein e trasferirà le indennità alla vostra società estera, che a sua volta vi inoltrerà il denaro.

  • SWISSPERFORM esercita i diritti e i diritti al compenso cui hanno diritto gli artisti, i produttori e gli organismi di diffusione sulla base delle loro esibizioni e prestazioni. Questo settore non riguarda quindi la protezione delle opere (composizioni), ma la protezione delle prestazioni che consentono di percepire e diffondere le opere. Il diritto d'autore si riferisce a questo gruppo di diritti come «diritti di protezione affini». SWISSPERFORM fa valere nei confronti degli utenti i diritti dei titolari dei diritti di protezione affini che derivano dall’uso secondario delle loro prestazioni (ad es. la riproduzione alla radio di supporti sonori disponibili in commercio).

Adesione alla SUISA in qualità di editore

  • Se siete in grado di attestare lo svolgimento di un'attività editoriale come editori originali o subeditori, potete aderire alla SUISA in qualità di editori. Dopo aver stipulato contratti d’edizione con autori o con altri editori, è possibile richiedere l’ammissione. A tal fine la SUISA ha bisogno della seguente documentazione: 

    • il questionario compilato,
    • una copia dell’estratto del registro di commercio (con specifico riferimento ad un'attività editoriale) oppure, se la casa editrice non è iscritta, un documento equivalente relativo alla ditta in questione;
    • le dichiarazioni d’opera delle opere pubblicate corredate dei relativi contratti d’edizione e degli esemplari giustificativi.

    Per l'ammissione pagate una quota una tantum di 400 franchi (IVA inclusa). 

    Con la firma del contratto di gestione per editori, diventate mandanti della SUISA. Una volta raggiunto, dopo almeno un anno, l'importo minimo delle indennità per i diritti d'autore stabilito dal Consiglio della SUISA, sarete ammessi come membri con diritto di voto e di eleggibilità. 

  • La scelta della forma giuridica dipende principalmente dal tipo e dalla portata dell'attività editoriale. A seconda della situazione, sono indicate queste forme giuridiche:

    Ditta individuale 
    Adatta per una persona singola che desideri iniziare entro limiti modesti; conveniente e semplice; obbligo d’iscrizione al registro di commercio solo a partire da una cifra d'affari di CHF 100'000.–. Svantaggio: si è tenuti a rispondere con l'intero patrimonio, anche quello privato.

    Società in nome collettivo
    Adatta per le piccole case editrici, nelle quali tutti i soci intendono impegnare interamente la loro capacità lavorativa e il loro patrimonio. Obbligo d'iscrizione al registro di commercio; è consigliabile la stipula di un contratto di società scritto.  Svantaggio: tutti i soci rispondono con l'intero patrimonio, anche quello privato.

    Società a garanzia limitata
    Adatta per piccole e medie case editrici; capitale minimo necessario CHF 20'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio. Vantaggio: la responsabilità è limitata all'ammontare del capitale della Sagl.

    Società anonima
    Adatta per medie e grandi case editrici; capitale minimo necessario CHF 100'000.–; obbligo d'iscrizione al registro di commercio; la costituzione deve aver luogo alla presenza di un notaio e gli oneri fiscali sono maggiori. Vantaggio: la responsabilità è limitata al capitale azionario della SA e il nome degli azionisti nel compare nel registro di commercio. 

    Le società semplici non hanno personalità giuridica e non possono quindi diventare membri di una cooperativa.

    Ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio del notaio o al registro di commercio: www.gruenden.ch
     

  • Innanzitutto si applicano le regole sulla costituzione di una società del Codice delle Obbligazioni (art. 944) che sono diverse a seconda della forma giuridica scelta. Il nome non deve poter essere confuso con quello di un'azienda già esistente. Per questo motivo vi consigliamo di consultare il gruppo Editori della SUISA prima di prendere una decisione definitiva.

    Mail

    Il diritto commerciale protegge l'azienda non appena la casa editrice è registrata nel registro di commercio. Inoltre per legge sussiste la protezione contro la concorrenza sleale a favore della persona che è in grado di provare che è stata la prima a utilizzare il nome. È altresì consigliabile depositare il nome come marchio presso l’Istituto della Proprietà Intellettuale, almeno per la Svizzera ed eventualmente anche a livello internazionale. 

    Link IGE 

  • L'editore e gli autori (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano un contratto d'edizione originale. In virtù dell’accordo, l’editore si impegna a gestire, a proprie spese e a proprio rischio, tutte le opere affidategli, in modo tale da farle fiorire sia dal punto di vista economico che artistico. A questo scopo l’editore deve ad esempio: 

    • produrre e distribuire spartiti dell’opera («diritto d‘edizione propriamente detto»),
    • cercare una casa discografica che pubblichi l’opera su un supporto sonoro,
    • cercare un produttore che utilizzi l’opera per una produzione di film,
    • pubblicizzare emittenti radio,
    • cercare un interprete che esegua l’opera, o
    • cercare un musicista che effettui un arrangiamento dell’opera.

    In parole povere, l’editore è il manager di un’opera. La casa editrice e l’azienda discografica non sono la stessa cosa. La casa editrice deve cercare un’azienda discografica che produca e pubblichi l’opera. Tuttavia, molte case discografiche dispongono di un proprio reparto editoriale e, per ragioni economiche, assumono entrambi i compiti. 

  • Nella gestione dei diritti d'autore si distinguono i seguenti contratti d'edizione: 

    • Contratto d'edizione (originale)
    • Contratto di coedizione 
    • Contratto di subedizione 
  • L'editore e l'autore (compositore, paroliere, arrangiatore) stipulano il contratto d'edizione originale. In esso, l'autore si impegna a cedere all'editore le sue opere ai fini della pubblicazione e a concedergli  i diritti d'utilizzazione a tal fine necessari.  In cambio, l'editore si impegna a diffondere l'opera entro un periodo di tempo ragionevole secondo la prassi di mercato e a pagare all'autore un compenso per questo. Il contratto è valido per tutto il tempo concordato, ma al più tardi fino alla fine del periodo di protezione, che termina 70 anni dopo la morte dell'autore. La SUISA riconosce solo contratti d'edizione  originali con una durata minima di tre anni.

    In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti d’edizione: da un lato abbiamo il «normale» contratto d‘edizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Specified Agreement). D'altro canto, esistono contratti editoriali che dichiarano oggetto del contratto tutte le opere dell'autore, anche quelle ancora in fase di creazione (General Agreement; cosiddetto contratto d’autore esclusivo).

    Link su: L'editoria musicale  – è anche un'arte 

    Link su contratto modelllo

    Il contratto d'edizione originale deve disciplinare almeno i seguenti punti:

    a) Nome e indirizzo delle parti contraenti
    b) Titolo dell'opera, nomi di tutti gli autori 
    Il contratto di solito si riferisce ad una o più opere, ad esempio tutti i titoli di una produzione di un album (Specified Agreement). L'accordo o l'appendice deve specificare chi partecipa a quale opera e in quale percentuale (parte). Tali informazioni devono essere specificate nel contratto o nell'appendice al contratto:

    • Titolo dell'opera
    • Cognomi e nomi di tutti i compositori
    • Cognomi e nomi di tutti i parolieri
    • Cognomi e nomi di tutti gli arrangiatori

    c) Cessione dei diritti
    Con un contratto di edizione, l'autore di solito concede all'editore questi diritti:

    • Diritto grafico: l'editore viene autorizzato a pubblicare l'opera sotto forma di spartito oppure a stampare il testo.
    • Diritti SUISA: qui si tratta degli stessi diritti ceduti dall'autore alla SUISA in virtù del contratto di gestione, che comprendono tra l'altro i diritti di esecuzione e di emissione nonché i diritti meccanici di riproduzione. La concessione del diritto all'editore avviene quindi «ai fini  della gestione comune attraverso la SUISA».
    • Ulteriori diritti d'utilizzazione: qui si tratta di tutti i diritti che non rientrano né nel diritto grafico né nei diritti SUISA, vale a dire in particolar modo il diritto d'arrangiamento, d'utilizzazione pubblicitaria e di sincronizzazione. L'editore è quindi autorizzato a permettere a terzi, dietro pagamento, di arrangiare un'opera, di utilizzarla per scopi pubblicitari oppure di associarla con un'altra opera (p.es. un film).

    d) Obblighi dell’editore
    Con il contratto di edizione, l'editore di solito si assume i seguenti obblighi:

    • Obbligo di pubblicazione
    • Promozione dell'opera per l'intera durata della cessione dei diritti 
    • Citazione dell'autore in ogni pubblicazione 
    • Obbligo d'informazione

    e) Remunerazione
    Gli introiti derivanti dallo sfruttamento di un'opera sono solitamente ripartiti in questo modo:

    • Diritto grafico oppure diritto d’edizione: l'autore riceve tra il 10% e il 15% del prezzo di vendita al dettaglio.
    • Diritti SUISA: la ripartizione viene effettuata dalla SUISA e le parti si basano sul regolamento di ripartizione. Quest'ultimo prevede sostanzialmente la seguente suddivisione:
    • Diritto di riproduzione: l'editore riceve il 40%; questa quota sale al 50% se si assume i costi per la produzione del supporto sonoro o  audiovisivo. La parte dell'autore ammonta quindi risp. al 60% o al 50%.
    • Diritto di esecuzione e di emissione: all'editore spetta il 35%, all'autore il 65%. L'editore compartecipa anche quando l'opera viene eseguita durante un concerto oppure trasmessa alla radio.
    • Ulteriori diritti d‘utilizzazione: le entrate provenienti da altre utilizzazioni, come la pubblicità, sono generalmente ripartite in parti uguali tra autori ed editori.

    f) Durata del contratto 
    La durata del contratto disciplina il periodo della cessione di diritto durante il quale l'editore detiene dei diritti sull'opera. La durata del contratto può essere concordata liberamente tra le parti contraenti. Spesso il contratto viene stipulato «per la durata del termine della protezione legale», vale a dire fino a 70 anni dopo la morte dell'autore (ultimo defunto). Questa è la durata massima della cessione dei diritti. La durata minima fissata dalla SUISA è di tre anni. 

    g) Territorio d’edizione
    I diritti d'edizione vengono ceduti in tutto il mondo oppure limitati ad un un unico territorio. L'editore deve assicurare la gestione delle opere in tutto il territorio concordato. Dato che però molti editori non hanno filiali all'estero, possono incaricare i cosiddetti subeditori all'estero di esercitare i diritti sull'opera. Tuttavia, poiché una terza parte partecipa al reddito dell'editore, la parte dell'autore si riduce.

    h) Clausola fallimentare
    La seguente clausola fallimentare dovrebbe essere inserita in ogni contratto d'edizione: 
    «Se l'editore dichiara il fallimento, se è l'oggetto di un concordato con abbandono dell'attivo o se viene pignorato senza esito, il suddetto contratto si estingue ipso facto e tutti i diritti trasmessi all'editore ritornano all'autore.»

    i) Luogo, data e firme di tutte le parti contraenti

  • Gli editori concludono tra loro un contratto di coedizione se, ad esempio, più autori partecipano a un'opera e sono contrattualmente legati a diversi editori.  Questo contratto regola la suddivisione dei compiti tra gli editori partecipanti. È possibile, ad esempio, che un editore si occupi della produzione di supporti sonori e l'altro della stampa e della pubblicazione delle partiture.

  •  Il contratto di subedizione disciplina i rapporti tra l'editore originale e i subeditori che hanno acquisito i diritti di subedizione di singole opere per un determinato territorio. La SUISA accetta solo contratti di subedizione di una durata minima di tre anni: alla scadenza, il contratto può essere prorogato.

    Per i diritti di riproduzione, è necessario regolare contrattualmente la base di calcolo da applicare per la partecipazione del subeditore:

    • Fabbricazione: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori fabbricati nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di vendita, oppure 
    • Vendita: il subeditore partecipa a tutti i supporti sonori venduti nel territorio contrattuale, indipendentemente dal luogo di fabbricazione.

    Gli editori svizzeri devono notificare le cessioni a subeditori stranieri e l'acquisizione dei diritti di subedizione mediante il formulario di dichiarazione d'opera e spedire alla SUISA una copia del contratto di subedizione con la dichiarazione.

    In pratica, si distingue tra due tipologie di contratti di subedizione: da un lato abbiamo il «normale» contratto di subedizione che si riferisce solo a quelle opere espressamente menzionate nel contratto (Specified Agreement, cosiddetto contratto d’opzione). D'altro canto, esistono contratti di subedizione che dichiarano come oggetto del contratto non solo le opere pubblicate alla sottoscrizione del contratto, ma anche quelle acquisite successivamente (General Agreement; cosiddetto contratto generale).

    Contratto modello

    Sub-Publishing Agreement Advice Form

    Dichiarazione online

  • Particolari disposizioni del regolamento di ripartizione della SUISA disciplinano il momento del trasferimento dei diritti di subedizione da un editore all'altro. Si applicano le disposizioni del paragrafo 1.1.3.6 (cpv. da 5 a 8) del regolamento di ripartizione. La data di inizio del contratto di subedizione è pertanto determinata come segue:

    • Si applica la data di entrata in vigore specificata nel contratto.
    • Se il contratto non specifica tale data, si applica la data della firma di entrambe le parti.
    • Se il contratto non contiene né una data d’entrata in vigore né una data di sottoscrizione, fa stato la data di ricevimento del contratto da parte della SUISA. 


    La data di fine del contratto di subedizione è determinata come segue:

    • Si applica la data di fine del contratto di subedizione specificata nel contratto.
    • Se il contratto non specifica tale data, la data di fine del contratto di subedizione è calcolata sulla base della data di inizio del contratto di subedizione in conformità del paragrafo 5 e del periodo di valutazione di cui sopra.

Mitgliedschaft als Band

  • No, solo i singoli componenti del gruppo possono diventare membri a patto che siano autori della musica o dei testi.

  • Se tutti i requisiti di legge sono soddisfatti, il nome di un gruppo può essere registrato come marchio nel registro dei marchi dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. La SUISA non ha nulla a che fare con questa registrazione.

    La legge protegge il nome di un artista anche senza deposito del marchio. Da un lato si applica il diritto al nome disciplinato dal Codice civile svizzero e, dall'altro, la legge federale contro la concorrenza sleale. Tuttavia, questa protezione giuridica non è chiaramente definita. La portata di tale protezione deve essere valutata caso per caso.

    Link: Nota informativa «Tutela del nome del gruppo» 

  • La registrazione del nome del gruppo presenta diversi vantaggi:

    • Facilita la produzione di prove in caso di controversia.
    • Impedisce a un gruppo di nuova costituzione di scegliere lo stesso nome se in seguito a delle verifiche scopre che il nome è già registrato.
    • Delimita chiaramente la portata di tutela da alcune classi di merci o di prestazioni di servizio (come pubblicità o intrattenimento). 

    Tuttavia, la registrazione del nome del gruppo presenta anche degli svantaggi:

    • Costa almeno CHF 350.- per dieci anni.
    • Protegge il nome del gruppo solo in Svizzera; la registrazione all'estero è possibile, ma ad un costo supplementare.
    • Per presentare la domanda di registrazione di un marchio sono necessarie particolari conoscenze giuridiche; è quindi consigliabile rivolgersi ad un consulente in materia di marchi, il che costa molto.

    Dal momento che la legge (diritto al nome generale del codice civile e la legge contro la concorrenza sleale) protegge un nome anche senza una registrazione del marchio, deve essere considerato in ogni singolo caso, se valga veramente la pena di depositare un marchio.

  • Con la registrazione del marchio il gruppo ottiene il monopolio sul suo nome. Questo ha due vantaggi: in primo luogo, il gruppo è il solo a poter utilizzare questo nome; in secondo luogo, può intraprendere azioni legali contro tutti gli artisti che usano lo stesso nome o un nome dal suono simile. Tuttavia, ci sono tre limitazioni: 

    • La tutela del marchio è valida solo per dieci anni, poi deve essere prorogata di altri dieci anni per 700 franchi.
    • La tutela del marchio si applica solo a tre classi di prodotti o servizi, come ad esempio la pubblicità, l'intrattenimento e gli strumenti musicali. La tutela per altre classi di merci o di prestazione di servizi deve essere richiesta e pagata a parte.
    • Il titolare del marchio non può vietare a nessuno di continuare ad utilizzare un marchio già utilizzato prima del deposito.
  • La cosiddetta registrazione nazionale del nome del gruppo presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale costa 550 franchi. In Svizzera, il nome del gruppo è protetto per dieci anni in tre classi (ad es. pubblicità, intrattenimento e strumenti musicali). Ulteriori informazioni sono riportate nel tariffario dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.

Adesione in qualità di DJ

  • Sì, ogni DJ può diventare membro della SUISA se è compositore, paroliere o arrangiatore di un'opera musicale. Anche un remixer è considerato un arrangiatore ai sensi della legge sul diritto d'autore ed è quindi anche autore. Tuttavia, se riproducete solo musica senza comporre voi stessi, di solito non potete diventare membri della SUISA. In questo caso siete solo artisti e non autori. 

    Diventare membri 

  • L’utilizzo di cosiddette «hitbox« consente in questo settore un rilevamento il più esauriente possibile dei brani suonati e di conseguenza una ripartizione precisa ed equa delle entrate. Sulla base di parametri statistici, le hitbox sono state installate nelle discoteche di tutta la Svizzera, tenendo conto delle diverse regioni linguistiche, dei cantoni, dei diversi stili musicali, degli incassi e delle dimensioni dei singoli locali. Queste hitbox registrano in orari prescelti i brani eseguiti e confrontano i dati raccolti con una banca dati di canzoni tramite un sistema di audio fingerprinting.

    Per ulteriori informazioni sulle hitbox

  • Per fare questo è necessario il consenso degli aventi diritto che sono gli autori (i compositori, i parolieri e gli arrangiatori), gli editori, gli interpreti e le case discografiche. 

    La SUISA vi rilascia i diritti degli autori ed editori dietro pagamento di un'indennità. L'importo dipende dalla tariffa applicabile. Se si apportano modifiche al mixtape (ad es. campionamenti o tagli), è necessario un ulteriore consenso dell'autore/editore. In questo caso, anche il diritto di arrangiamento è interessato. 

    Se utilizzate registrazioni di terzi, è necessario ottenere i diritti degli interpreti e dei produttori discografici. L'importo dell'indennità per i diritti sulla registrazione devono essere negoziati personalmente.

    È dovuta un'indennità anche se inviate i mixtape gratuitamente agli organizzatori o mettete la/le registrazione/i  gratuitamente a disposizione su Internet.

  • Se volete registrare musica protetta dal diritto d'autore, dovete notificarlo alla SUISA. La SUISA gestisce i diritti di quasi tutti gli autori nazionali e stranieri, per cui può accordare il proprio consenso in cambio di un compenso per i diritti d'autore.

    Compilate il formulario  «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori». Il formulario compilato deve pervenire alla SUISA almeno dieci giorni prima della registrazione. La SUISA autorizza quindi la fabbrica di produzione a produrre il supporto sonoro. In mancanza del suddetto permesso la fabbrica non è autorizzata a procedere alla produzione.

    La SUISA rilascia l'autorizzazione per realizzare esclusivamente registrazioni originali. Se desiderate effettuare una registrazione a partire da un supporto sonoro esistente, è necessaria un'autorizzazione supplementare da parte del produttore. È il richiedente a dover ottenere tale autorizzazione che va allegata alla  «Richiesta d'autorizzazione per la registrazione di musica su supporti sonori».

Ripartizione delle indennità

  • Le tariffe della SUISA regolano le modalità di compenso dell'utilizzo dei diritti d'autore. Il regolamento di ripartizione specifica le modalità di ripartizione delle indennità agli aventi diritto. In linea di principio, la SUISA distingue tra una ripartizione per opera (il denaro viene ripartito su ogni singola opera sulla base di elenchi i programmi) ed una ripartizione forfettaria (ripartizione in base a statistiche, programmi di emissione, repertorio di base).

  • Le indennità vengono ripartite tra gli autori (compositori, parolieri, arrangiatori) e gli editori aventi diritto in Svizzera e – tramite le società consorelle – all'estero. Ciascun avente diritto riceve un rendiconto e il versamento della sua quota.

  • La SUISA rispetta le scadenze di conteggio.

  • Dopo la detrazione per la copertura delle spese d'amministrazione, la SUISA deduce da tutte le indennità: 

    • 7,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori della SUISA; 
    • 2,5% degli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera vengono devolute alla Fondazione SUISA per la musica per la promozione della musica svizzera.

    Queste deduzioni non vengono effettuate per gli utilizzi Audio e Video on demand. 

    Tenuto conto delle spese d'amministrazione supplementari, gli introiti provenienti dall'estero vengono versati ai membri e ai mandanti della SUISA con una deduzione del 4%. Restano riservate le disposizioni relative all'imposta alla fonte.

Previdenza vecchiaia e previdenza sociale

  • La SUISA ha creato un'istituzione di previdenza speciale per gli autori e gli editori. Questa fondazione versa ai membri aventi diritto un contributo al loro reddito nella vecchiaia. Informazioni e condizioni sono disponibili al seguente link.

Imposte/contributi sociali

  • Sì, le indennità che ricevete dalla SUISA fanno parte del vostro reddito e sono soggette a tassazione.

  • No. Le prestazioni degli autori sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

  • Sì, i compensi per i diritti d'autore della SUISA sono considerati come reddito da lavoro autonomo e devono essere regolati con la cassa di compensazione. 
    I dettagli si trovano nel seguente post del blog.